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Accordo economico nazionale agenti di commercioDIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
membri concernenti gli agenti commerciali (86/653/CEE) GUCE L382 del 31/12/1986
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA
EUROPEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I Articolo 1 1. Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti. 2. Ai sensi della presente direttiva per «agente commerciale» si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata «preponente», la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente. 3. Per evitare qualsiasi dubbio, agente commerciale ai sensi
della presente direttiva non può essere in particolare: Articolo 2 1. La presente direttiva non si applica: 2. Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro. CAPITOLO II Articolo 3
2. In particolare, l'agente commerciale deve: Articolo 4 l. Nei suoi rapporti con l'agente commerciale, il preponente
deve agire con lealtà e buona fede. 3. Il preponente deve inoltre informare l'agente commerciale entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Articolo 5 Le parti non possono derogare agli articoli 3 e 4. CAPITOLO III Articolo 6 l. In assenza di un accordo in proposito fra le parti e fatta salva l'applicazione delle disposizioni obbligatorie degli Stati membri relative al livello delle retribuzioni, l'agente commerciale ha diritto ad una retribuzione conforme agli usi del luogo dove esercita la sua attività e per la rappresentanza delle merci che sono oggetto del contratto di agenzia. In mancanza di tali usi, l'agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l'operazione. 2. Tutti gli elementi della retribuzione che variano secondo il numero o il valore degli affari sono considerati come costituenti una provvigione ai sensi della presente direttiva. 3. Gli articoli da 7 a 12 non si applicano nella misura in cui l'agente commerciale non sia retribuito totalmente o parzialmente mediante provvigione. Articolo 7 l. Per un'operazione commerciale conclusa durante il
contratto di agenzia, l'agente commerciale ha diritto alla
provvigione: 2. Per un'operazione conclusa durante il contratto di
agenzia l'agente commerciale ha parimenti diritto alla provvigione: Gli Stati membri devono inserire nella loro legislazione una delle possibilità di cui ai due precedenti trattini. Articolo 8 Per un'operazione commerciale conclusa dopo l'estinzione del
contratto di agenzia, l'agente commerciale ha diritto alla
provvigione: Articolo 9 L'agente commerciale non ha diritto alla provvigione di cui all'articolo 7, se questa è dovuta all'agente precedente a norma dell'articolo 8, a meno che non risulti dalle circostanze che è equo dividere la provvigione tra gli agenti commerciali. Articolo 10 l. La provvigione è acquisita dal momento e nella misura in
cui si presenti uno dei casi seguenti: 2. La provvigione è acquisita al più tardi quando il terzo ha eseguito la sua parte dell'operazione o dovrebbe averla eseguita qualora il preponente avesse eseguito la sua. 3. La provvigione è pagata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel quale è stata acquisita. 4. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 2 e 3 a detrimento dell'agente commerciale. Articolo 11 1. Il diritto alla provvigione può estinguersi unicamente se
e nella misura in cui: 2. Le provvigioni già riscosse dall'agente commerciale sono
rimborsate se il relativo diritto è estinto. 3. Non si può derogare mediante accordo al paragrafo 1 a detrimento dell'agente commerciale. Articolo 12 1. Il preponente consegna all'agente commerciale un estratto conto delle provvigioni dovute, al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono acquisite. Questo estratto conto indica tutti gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. 2. L'agente commerciale ha il diritto di esigere che gli
siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri
contabili, a disposizione del preponente, necessarie per verificare
l'importo delle provvigioni che gli sono dovute. 3. Non si può derogare mediante accordo ai paragrafi 1 e 2 a detrimento dell'agente commerciale. 4. Questa direttiva non interferisce nelle disposizioni interne degli Stati membri che riconoscono all'agente commerciale un diritto di controllo sui libri contabili del preponente. CAPITOLO IV Articolo 13 1. Ogni parte ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'altra parte un documento firmato, riproducente il contenuto del contratto di agenzia, comprese le clausole addizionali. Tale diritto è irrinunciabile. 2. Nonostante il paragrafo 1, uno Stato membro può prescrivere che un contratto di agenzia sia valido solo se documentato per iscritto. Articolo 14 Un contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle due parti dopo la scadenza del suo termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Articolo 15 1. Se il contratto di agenzia è concluso a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi mediante preavviso. 2. Il termine di preavviso è di un mese per il primo anno del contratto di agenzia, di due mesi per il secondo anno iniziato, di tre mesi per il terzo anno iniziato e per gli anni successivi. Le parti non possono concordare termini più brevi. 3. Gli Stati membri possono fissare a quattro mesi il termine di preavviso per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Essi possono stabilire che le parti non possono concordare termini più brevi. 4. Se le parti concordano termini più lunghi di quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 il termine di preavviso che deve rispettare il preponente non deve essere più breve di quello che deve rispettare l'agente commerciale. 5. A condizione che le parti non abbiano concordato diversamente, la fine del termine di preavviso deve coincidere con la fine di un mese civile. 6. Il presente articolo si applica ai contratti di agenzia a tempo determinato trasformatisi, in virtù dell'articolo 14, in contratti a tempo indeterminato, fermo restando che per calcolare il termine di preavviso si deve tener conto del termine precedente. Articolo 16 La presente direttiva non può interferire nella legislazione
degli Stati membri qualora quest'ultima preveda l'estinzione immediata del
contratto di agenzia: Articolo 17 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all'agente commerciale, dopo l'estinzione del contratto, un'indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3. 2. a) L'agente commerciale ha diritto ad un'indennità se e
nella misura in cui: b) L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. c) La concessione dell'indennità non priva l'agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni. 3. L'agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente. Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del
contratto avvenuta in condizioni 4. Il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 e/o la riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3 sorge anche quando l'estinzione del contratto avviene in seguito al decesso dell'agente commerciale. 5. L'agente commerciale perde il diritto all'indennità di cui al paragrafo 2 o alla riparazione del pregiudizio di cui al paragrafo 3, se ha omesso di notificare al preponente, entro un anno dall'estinzione del contratto, l'intenzione di far valere i propri diritti. 6. La Commissione sottopone al Consiglio, entro 8 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione dedicata all'attuazione dell'articolo 30 e gli sottopone, se del caso, proposte di modifica. Articolo 18 L'indennità o la riparazione ai sensi dell'articolo 17 non
sono dovute: Articolo 19 Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell'agente commerciale. Articolo 20 1 Ai fini della presente direttiva la convenzione che stabilisce una limitazione dell'attività professionale dell'agente commerciale dopo l'estinzione del contratto, è denominata patto di non concorrenza. 2. Un patto di non concorrenza è valido solo nella misura in
cui: 3. Il patto di non concorrenza è valido solo per un periodo massimo di due anni dopo l'estinzione del contratto. 4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale che apportano altre restrizioni alla validità o all'applicabilità dei patti di non concorrenza o prevedono che i tribunali possano attenuare le obbligazioni delle parti risultanti da tali accordi. CAPITOLO V Articolo 21 Nessuna disposizione della presente direttiva può obbligare uno Stato membro a prevedere una divulgazione di dati che sia contraria all'ordine pubblico. Articolo 22 1. Gli Stati membri mettono in vigore anteriormente al 1' gennaio 1990 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Queste misure si applicano almeno ai contratti conclusi dopo la loro entrata in vigore. Esse si applicano, al più tardi il 1 ' gennaio 1994, ai contratti in corso. 2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo che adottano nel campo della presente direttiva. 3. Tuttavia per quanto concerne l'Irlanda ed il Regno Unito, la data del 1 ' gennaio 1990 di cui al paragrafo 1 è sostituita dal 1° gennaio 1994. Per quanto concerne l'Italia tale data è sostituita dal 1° gennaio 1993 per gli obblighi derivanti dall'articolo 17. Articolo 23 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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